PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020
“Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell’anno di riferimento”.
Il diritto va versato alla Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha la sede legale o principale.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
L’impresa deve pagare il diritto anche per ogni unità locale, se presente .Il versamento va fatto a favore della Camera di Commercio della provincia in cui l’unità è ubicata
Quando versare
Il termine per il pagamento del diritto è il 30 giugno 2020 con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve (3,75%). Oltre tale termine, ed entro un anno dalla propria scadenza, è ancora possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso lungo (con sanzione al 6%).
Si ricorda che la regolarità del pagamento del diritto annuale degli ultimi 10 anni è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese ai sensi dell’art. 24 comma 35 legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della Determina Commissariale numero 50/2016.